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Corrispettivi telematici

La normativa vigente

La normativa attualmente in vigore - D.Lgs 127/2015 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA” - stabilisce che tutti i soggetti aventi partita IVA che effettuano operazioni esonerate dall’obbligo della fattura (per esempio: alberghi, artigiani, commercianti al dettaglio, ristoranti, ecc.) sono obbligati alla trasmissione telematica quotidiana del totale dei corrispettivi giornalieri.

 

Effetti per i clienti

Non ci sono modifiche sostanziali: al cliente viene consegnato un documento commerciale che riporta i dati relativi all’acquisto effettuato ma senza alcun valore fiscale.

Effetti per gli esercenti

A fine giornata si aggiunge l’invio telematico riepilogativo delle operazioni effettuate, ossia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che devono anche essere memorizzati elettronicamente.

È indispensabile dotarsi di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

REGISTRATORI TELEMATICI: "Gli strumenti tecnologici sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input" (Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

 

I marchi e modelli di stampanti certificati per i nostri software sono i seguenti:

  • EPSON FP81 II modificata RT
  • Custom (K3 F RT e Q3 XF RT)

 

Scrivete qui per richiedere il modulo d'ordine dei registratori telematici a norma.


Trasmissione telematica dei dati

È effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico, che al momento della chiusura giornaliera genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette per via telematica all'Agenzia delle entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche previste dal provvedimento.

Autenticità, inalterabilità e riservatezza

È garantita dal sigillo elettronico avanzato, apposto al file inviato al sistema dell'Agenzia delle Entrate, e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche previste dal provvedimento".

Il documento commerciale

Il documento commerciale contiene le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
  • numero di partita IVA dell'emittente;
  • ubicazione dell'esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

 

"Il Documento Commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti».

 

Caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali

Per avere valenza fiscale, il Documento Commerciale contiene, oltre alle indicazioni sopra esposte, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

Obblighi e sanzioni

L'invio di tali dati costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127 del 2015, a mente del quale:

"Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

 

L'omesso invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall'acquirente, costituisce violazione potenzialmente in grado di ostacolare l'attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche a ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell'Amministrazione finanziaria. 

 

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